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Voucher, rimborso in denaro e Antitrust. La tutela del consumatore.

Voucher, rimborso in denaro e Antitrust. La tutela del consumatore.

Antitrust voucher rimborso coronavirus tour operator - Law Firm Roma

L’antitrust, ovvero l’AGCOM, è intervenuta riguardo ai voucher che vengono consegnati ai turisti in caso di annullamento della vacanza a causa del Coronavirus. In seguito alle numerose segnalazioni ricevute negli ultimi mesi da parte dei consumatori, l’Antitrust è intervenuta prontamente sul tema richiamando Parlamento e Governo con la segnalazione (ST23). Questa ha evidenziato l’illegittimità della condotta con la quale le compagnie di trasporto e le strutture ricettive impongono all’utenza un voucher invece del rimborso.

La legittimità del voucher.

A prevedere l’emissione di un voucher è stato il governo nel cosiddetto decreto Cura Italia (D.L. n.18/2020 convertito con modifiche dalla legge n.27/2020, art. 88 bis), emanato per l’emergenza coronavirus. “La recente normativa – spiega in una nota l’Antiturst – consente agli operatori del settore turistico di emettere un voucher – in luogo del rimborso – per ristorare” viaggi, voli e hotel cancellati per circostanze eccezionali e situazioni soggettive connesse con l’emergenza da covid-19. Tale compensazione può sostituire il rimborso senza la necessità di un’apposita accettazione da parte del consumatore”. Tale previsione, come vedremo, viola le normative europee.

L’intervento dell’Antitrust.

L’Autorità rileva che l’art. 88 bis si pone in contrasto con la vigente normativa europea. Questa prescrive che nel caso di cancellazione per circostanze inevitabili e straordinarie, il consumatore ha il diritto ad ottenere un rimborso. In particolare è proprio la Commissione Europea nella sua Raccomandazione del 13 maggio 2020 che chiarisce che l’operatore può legittimamente offrire un buono, ma a condizione che i viaggiatori non siano privati del diritto al rimborso in denaro.

Appare quindi chiaro secondo l’Antitrust che il tour operator deve dare al consumatore la possibilità di scelta tra voucher o rimborso in denaro. Inoltre affinché i voucher possano essere considerati una valida alternativa al rimborso in denaro, essi dovrebbero presentare alcune caratteristiche. Tra queste una copertura assicurativa per il possibile fallimento del tour operator o del vettore e comunque il diritto al rimborso in denaro se, alla scadenza del voucher, il consumatore non avrà usufruito dello stesso. 

L’Antitrust sottolinea infine che, qualora dovesse permanere il conflitto tra normativa nazionale ed europea, interverrà per assicurare la corretta applicazione delle disposizioni di fonte comunitaria disapplicando la normativa nazionale con esse contrastanti. Pertanto non può essere sacrificato il diritto dei consumatori di essere rimborsati in denaro previsto dalle normative europee e nazionali pre-Covid, in luogo di emissione semplice voucher.

Conclusioni.

Un toru operator (da agenzia di viaggio a compagnia aerea a villaggio turistico) non può imporre il voucher in caso di cancellazione della vacanza a causa del coronavirus. Puo solo farvi scegliere tra quest’ultimo e il rimborso in denaro. Inoltre il voucher per essere valido deve necessairamente avere le caratteristiche di cui sopra. Ovviamente queste considerazioni valgono per i tour operator che risiedono in Italia. Oppure che in Italia hanno una loro sede e pertanto sono comunque assoggettati alla normativa nazionale.

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