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Responsabilità amministrativa delle società al tempo del coronavirus

Responsabilità amministrativa delle società al tempo del coronavirus

In molti si sono chiesti se una infezione di coronavirus nella propria azienda possa costituire presupposto per una responsabilità amministrativa della società. Purtroppo la risposta è affermativa (Leggi anche qui). Infatti l’art. 25 septies del Decreto Legislativo 231/01: “reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione di norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro” unitamente alla Circolare Inail 23 novembre 1995, n. 74 che considera la pandemia e la trasmissione dei virus come un evento traumatico e pertanto come infortunio e non come malattia, rendono ipoteticamente responsabile la società sotto il punto di vista della responsabilità amministrativa. 

La fonte normativa

Le società, secondo quanto disposto dall’art. 30 del Decreto Legislativo 81/2008 hanno il compito e l’onere di dimostrare la predisposizione e l’attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo che includa:

  • una corretta valutazione dei rischi e la conseguente adozione di misure di prevenzione e protezione conseguenti per i lavoratori, con particolare riferimento al rischio biologico – art. 271 D.Lgs. 81/08;
  • misure atte ad evitare che le strutture tecniche e organizzative possano causare rischi per la salute dei dipendenti, verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio (incluse le modalità lavorative in ottemperanza vari protocolli emessi per prevenire il contagio);
  • idonee misure di sorveglianza sanitaria – art. 41 D.Lgs. 81/08;
  • una corretta informazione e formazione dei lavoratori – art. 36 D.Lgs. 81/08;
  • la vigilanza e il rispetto delle procedure da parte dei lavoratori;

Secondo la normativa la responsabilità amministrativa della società si configura quando il comportamento abbia procurato un vantaggio o comunque un minor costo. Nel contesto legato all’emergenza Coronavirus, il vantaggio potrebbe derivare anche da un risparmio sui dispositivi di protezione. Oppure dalla decisione di mantenere comunque aperta la propria attività senza adottare le misure di protezione adeguate per i propri dipendenti a seguito di una valutazione del rischio.

Risvolti in tema di responsabilità amministrativa della società

Appare pacifico che un quadro così come delineato possa causare non poche problematiche sia alla società che ai soggetti apicali della stessa se non si è provveduto all’aggiornamento del MOGC (Modello di Organizzazione Gestione e Controllo). Queste valutazioni rientrano nel più ampio concetto di compliance aziendale ovvero negli obblighi di aggiornamento dei manuali e documenti di gestione aziendale. Com’è noto, tuttavia, l’art. 6 del D.lgs. 231/2001 prevede che l’ente non risponde dei reati cd. presupposto commessi dai soggetti responsabili di cui all’art. 5 del medesimo decreto se prova di aver “adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”.

Per poter però beneficiare dell’esimente il MOGC deve ovviamente essere aggiornato. In questo caso l’ODV (Organismo di Vigilanza) è chiamato a preparare una informativa specifica sull’emergenza coronavirus. Si ricorda che il protocollo del 14 marzo 2020 ha precisato che le società possano dotarsi di un organismo ad hoc che possa applicare i protocolli interni e verificare sul rispetto delle misure adottate.

Come tutelarsi

Sicuramente una situazione emergenziale di tal portata non si era mai verificata da quando sono entrati in vigore tutte le norme relative alla responsabilità amministrativa delle società e conseguentemente è difficile che il MOGC sia stato già predisposto per tutelare il lavoratore da possibili rischi infettivi. In questo caso è necessario aggiornare il modello con tutti i protocolli interni idonei atti ad evitare la diffusione del virus. Nel caso in cui una azienda non abbia ancora adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo è necessario che venga aggiornato il proprio DVR (Documento di Valutazione dei Rischi).

Tale aggiornamento, con l’inserimento del c.d. rischio biologico da contagio del coronavirus, si rende comunque necessario in quanto ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 81/2008, tutti i rischi professionali, anche occasionali e potenziali, vanno identificati e valutati nella loro ampiezza, alla luce delle mansioni svolte da ciascun dipendente, nonché prevenuti attraverso idonee misure. Proprio per la sua natura di rischio biologico e per la sua facile trasmissibilità, il rischio di contagio diventa un rischio “comune” a tutte le aziende. Questo comporta che tutte le aziende si dovranno adeguare.

In conclusione

L’imprenditore o il datore di lavoro dovrà pertanto procedere a valutare i rischi di contagio da Coronavirus in azienda, con il supporto delle funzioni coinvolte come i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ex art. 50 D.Lgs. 81/2008, ed il medico competente. Successivamente aggiornare il DVR o nel caso di presenza in azienda del ODV, aggiornare il MOGC secondo le indicazioni fornite dal predetto.

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